Corte Tributaria di Napoli annulla accertamento sull’imposta unica per gestore Stanleybet, avv. Agnello: “Attività equiparata a quella dei concessionari”

ROMA – “Finalmente i Giudici Tributari hanno riconosciuto, a chiare lettere, che l’obiettivo del Legislatore di contrastare il gioco illecito con la legge 220/2010 non è riconducibile alla peculiare situazione in cui opera il bookmaker Stanleybet Malta e i centri ad essa collegati”. E’ il commento dell’avvocato Daniela Agnello, legale del gestore e della compagnia, alla sentenza con la quale la Corte di Giustizia Tributaria (Cgt) di Napoli ha annullato un accertamento fiscale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per l’anno 2016.


La Corte – prosegue la nota stampa – considera “espressamente esonerati i titolari dei centri collegati ad operatore estero dall’imposizione stessa già a far data dall’annualità 2016 con conseguente non assoggettabilità anche dell’attività di Stanley ad alcun trattamento sanzionatorio tributario, proprio perché essa non partecipa alla gestione di un’attività di gioco illecita”. Secondo l’avvocato, la sentenza sancisce anche in sede tributaria l’equiparazione ai concessionari nazionali in funzione rimediale, sanando le discriminazioni e le violazioni del diritto dell’Unione che avevano impedito alla società di acquisire la qualità di concessionario statale in occasione delle gare Coni del 1999, Bersani del 2006 e Monti del 2012. La pretesa erariale è stata determinata dall’Adm sull’assunto che “l’attività posta in essere da Stanleybet costituisse attività illecita. Proprio tale errore è stato censurato dal Giudice Tributario.

La legge di stabilità 2016 ha determinato una radicale trasformazione dell’imposta unica in imposta diretta”. L’imposizione, infatti, spiegano gli avvocati Agnello e Varzi, deve essere calcolata sui ricavi dell’attività del bookmaker con totale esonero del gestore del centro. La Corte Tributaria ha accolto il ricorso e ha confermato che la Stanleybet deve essere assoggettata al medesimo trattamento fiscale previsto per i soggetti concessionari e regolarizzati. “Stanleybet Malta dopo oltre venti anni di discriminazioni e battaglie giudiziarie, raggiunge un importante traguardo: la sua attività è riconosciuta in tutte le sede giurisdizionali come lecita e legittima, con applicazione degli stessi diritti e delle medesime prerogative dei concessionari statali”, conclude il legale.

NT/Agipro