Legge Regione Campania sul gioco: distanziometro a 250 metri per le nuove aperture, limiti orari differenziati, divieto di pubblicità e sanzioni fino a 5mila euro per i trasgressori. Ecco il testo integrale

Il Testo Unificato “Disposizioni per la prevenzione e la cura del disturbo da gioco d’azzardo e per la tutela sanitaria, sociale ed economica delle persone affette e dei loro familiari” è stato discusso nella quinta commissione Sanità e Sicurezza sociale in Regione Campania presieduta da Stefano Graziano e dovrebbe arrivare in Consiglio nella prossima seduta. Secondo quanto previsto dalla normativa, la Regione “disciplina e monitora le attività degli esercizi che offrono gioco in concessione statale attraverso la regolamentazione delle distanze da luoghi sensibili, delle modalità di controllo del consumo di gioco e degli orari di esercizio, con particolare attenzione alla tutela dei minori e delle fasce vulnerabili della popolazione. Cura il funzionamento dell’Osservatorio Regionale sul Disturbo da Gioco di Azzardo. Istituisce, mediante la creazione di un apposito capitolo di bilancio, uno specifico fondo, denominato “Fondo per il Contrasto e la Prevenzione alla diffusione dei Disturbi da Gioco d’Azzardo (DGA)” finalizzato al finanziamento di azioni di prevenzione e contrasto al DGA, nel quale confluiscono le somme delle sanzioni irrogate. Istituisce, entro 180 giorni dalla pubblicazione della presente legge, uno specifico numero verde regionale per le segnalazioni e le richieste di aiuto, i cui riferimenti devono essere affissi su ogni apparecchio per il gioco e nei locali con offerta del gioco in concessione. Cura la realizzazione, sulla base dei dati forniti dai Comuni, di una mappa geo-referenziata dei luoghi sensibili nell’ambito del Geo-portale Sistema informativo territoriale della Campania (ITER)”. Tra i compiti dei Comuni invece: “hanno facoltà di regolamentare le distanze dai luoghi sensibili. Hanno facoltà di individuare Luoghi Sensibili ulteriori rispetto a quelli individuati all’art. 3, anche per periodi di tempo determinati”. E’ “vietata la Nuova Apertura di attività site ad una distanza da Luoghi Sensibili inferiore a 250 metri misurati dagli ingressi principali degli edifici. La distanza sarà calcolata secondo criteri che tengano conto degli assi viari e, pertanto, sulla base delle distanze pedonali più brevi. Le disposizioni regolanti la localizzazione delle attività non sono applicabili alle attività già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge a condizione che le stesse siano dotate o si dotino, entro 240 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, di: possibilità di accesso selettivo all’offerta di gioco, con identificazione della maggiore età secondo le modalità previste dalla legge; videosorveglianza dell’area con Apparecchi per il Gioco, nel rispetto della normativa vigente sulla tutela dei dati personali; modalità di comunicazione al pubblico esclusivamente informativa dei prodotti di gioco e priva di messaggi di induzione al consumo di gioco; certificazione della partecipazione dei titolari delle attività regolate dalla presente legge e del personale ai corsi di formazione. Detta certificazione, ove non già disponibile, è necessaria a partire dal primo anno successivo dalla loro attivazione delle attività formative regionali”. “I Comuni – specifica la normativa – prevedono la sospensione oraria dell’attività di gioco con apparecchi da intrattenimento: per gli esercizi aventi attività esclusiva o prevalente differente dal gioco regolamentato e nei quali non è vietato l’accesso ai minori, per 12 ore giornaliere complessive, di cui 10 ore consecutive nella fascia notturna e di ingresso scolastico dalle 23 alle 9 e 2 ore nella fascia diurna di uscita dalle scuole, dalle 12.30 alle 14.30; per gli esercizi aventi il gioco regolamentato quale attività esclusiva o prevalente e nei quali è vietato l’accesso ai minori, per 8 ore giornaliere complessive e consecutive, dalle 2 alle 10”. Ecco il testo completo della normativa:

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Disposizioni per la prevenzione e la cura del disturbo da gioco d’azzardo e per la tutela sanitaria, sociale ed economica delle persone affette e dei loro familiari”

TESTO UNIFICATO

REG. GEN. NN. 254 – 292 – 304 – 689 – 698 – 707 – 709

AD INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI: Graziano – Ciaramella – Casillo M. – Marrazzo – Daniele – Chianese – Amabile – Iannace – Alaia-Ricchiuti — De Pascale – Petracca – Longobardi – Di Scala-Beneduce – Cesaro – Russo – Paolino – Ciarambino – Viglione – Cirillo – Cammarano – Malerba – Muscarà – Saiello –

APPROVATO

NELLA SEDUTA DEL

RELATORE

Art. 1

(Finalità)

La presente legge contiene disposizioni finalizzate alla prevenzione e al contrasto di forme di dipendenza dal gioco con vincite in denaro, alla prevenzione ed al contrasto all’usura, al trattamento e al recupero delle persone che ne sono affette e al supporto delle loro famiglie, nonché alla tutela dei minori. Regolamenta, inoltre, misure volte ad impedire un crescente impatto delle attività connesse alla pratica legale del gioco con vincite in denaro in concessione sulla sicurezza urbana, sulla viabilità, sull’inquinamento acustico e sul governo del territorio. Disciplina infine le forme di collaborazione istituzionale e con le iniziative del terzo settore e la partecipazione degli operatori di gioco regolamentato alle sedi di confronto sulle disposizioni in materia di gioco con vincite in denaro.
La presente legge, ai sensi dell’art. 1, c. 936, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 e dell’art. 1, comma 1049 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, attua per il territorio della Campania gli indirizzi contenuti nelle Intese intervenute in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 7 settembre 2017 ed il 6 dicembre 2017. Reca, pertanto, disposizioni che:
contrastano l’esercizio abusivo dell’attività di raccolta di gioco;
favoriscono forme adeguate di prevenzione del Disturbo da Gioco d’azzardo (DGA) attraverso gli enti istituzionalmente preposti e, in attuazione del principio di sussidiarietà, sostenendo apposite iniziative delle associazioni del terzo settore e di privati;
garantiscono a tutti i consumatori, ai giocatori e ai minori un elevato livello di tutela, inteso a salvaguardare la salute e a contrastare i danni economici che possono derivare dal gioco compulsivo o eccessivo;
favoriscono l’organizzazione territoriale dell’attività dei punti di raccolta del gioco pubblico anche attraverso l’armonizzazione dei regolamenti comunali relativi.

Art. 2

(Soggetti Attuatori)

Concorrono alla realizzazione delle finalità della presente Legge secondo gli indirizzi definiti dalla Regione:
gli Enti locali, singoli e associati;
le aziende sanitarie locali (AA.SS.LL.);
gli Istituti scolastici di ogni ordine e grado;
i soggetti del terzo settore di cui agli artt. 13 e successivi della Legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11 (“Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328”) e gli enti accreditati per i servizi nell’area delle dipendenze;
le associazioni di tutela dei diritti di consumatori e utenti;
le associazioni di categoria dei concessionari e degli esercenti autorizzati alla raccolta dei giochi regolamentati;
comunità e servizi territoriali di accoglienza per persone con problemi di dipendenza patologica;
gli altri soggetti che, a qualsiasi titolo, operano negli ambiti e per le finalità di cui all’art. 1, comma 1.

Art. 3

(Definizioni)

Ai sensi e per gli effetti della presente legge e per la sua applicazione nel territorio regionale, si intende per:
“Disturbo da Gioco d’Azzardo” o DGA, la patologia in cui incorrono i soggetti affetti da dipendenza da gioco con vincita in denaro, come definita dall’Organizzazione Mondiale della Sanità;
“Apparecchi per il Gioco”: tutti gli apparecchi ed i congegni di cui all’art. 110, commi 6 e 7, del R.D. n. 773/1931 (TULPS);
“Negozio Dedicato”: tutti gli esercizi, dotati di autorizzazione ai sensi dell’art. 88 del R.D. n. 773/1931 (TULPS) aventi quale attività prevalente l’offerta di Apparecchi per il Gioco;
“Sale da gioco”: i locali nei quali si svolgono giochi leciti ai sensi dell’art. 86 del Regio Decreto 18 giugno 31, n.773;
“Bingo”: i locali, dotati di autorizzazione ai sensi dell’art. 88 del R.D. n. 773/1931 (TULPS), dedicati all’esercizio della concessione per il gioco del Bingo:
“Negozi di Scommesse”: gli esercizi, dotati di autorizzazione ai sensi dell’art. 88 del R.D. n. 773/1931 (TULPS), aventi quale attività prevalente la raccolta e commercializzazione di scommesse sportive e ippiche in concessione;
“Corner”: gli esercizi nei quali sono insediate attività commerciali non disciplinate dalla presente legge aventi carattere prevalente e, quale attività accessoria, la raccolta e commercializzazione di scommesse sportive e ippiche in concessione;
“Spazi per il gioco”: gli esercizi pubblici o commerciali, i circoli privati o gli altri spazi aperti al pubblico nei quali sono insediate attività commerciali non disciplinate dalla presente legge aventi carattere prevalente e, quale attività accessoria, l’offerta di Apparecchi per il Gioco;
“Nuova Apertura”: l’avvio con rilascio di una prima autorizzazione amministrativa ex artt. 86 od 88 TULPS di una delle attività di cui ai punti c), d), e) f), g) ed h) in locali precedentemente destinati ad attività prevalenti diverse da quelle disciplinate dalla presente legge. Non costituisce Nuova Apertura il semplice trasferimento di titolarità delle attività regolate dalla presente Legge già legittimamente autorizzate alla data di entrata in vigore della stessa;
“Soggetti vulnerabili”: le persone che, per particolari tratti di personalità, per fragilità socioculturale od economica o per condizioni di pregresse patologie hanno maggiori probabilità, se stimolate, di sviluppare una dipendenza da gioco d’azzardo;
“Giocatori problematici”: quei soggetti che, pur non manifestando i sintomi della dipendenza, mostrano un comportamento di gioco compulsivo, tale da far prevedere il rischio di una sua evoluzione verso la patologia;
“Soggetti affetti da dipendenza da gioco d’azzardo patologico”: in conformità a quanto definito dall’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), i soggetti che presentano sintomi clinicamente rilevanti legati alla perdita di controllo sul proprio comportamento di gioco, con evidente coazione a ripetere e con condotte compulsive tali da arrecare grave deterioramento alla loro personalità ed alla qualità della vita personale e familiare, assimilabile ad altre dipendenze;
“Regolamento Comunale”: i regolamenti comunali, approvati anche prima dell’entrata in vigore della presente legge, disciplinanti le attività regolamentate dalla presente legge per i profili di competenza;
“Luoghi Sensibili”: gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, gli ospedali, i luoghi di culto ed i luoghi eventualmente individuati dai Comuni ai sensi del successivo art. 7. Ai fini dell’applicazione della presente legge si intendono:
per luoghi di culto, gli immobili e loro pertinenze all’interno dei quali sono svolte funzioni religiose in senso proprio;
per ospedali, le strutture sanitarie e loro pertinenze destinati all’assistenza sanitaria dei cittadini, adeguatamente attrezzati per il ricovero, il mantenimento e le cure, cliniche e chirurgiche.
Le definizioni di cui alla presente legge prevalgono su quelle dei regolamenti comunali.

Art. 4

(Competenze della Regione)

La Regione per il perseguimento delle finalità di cui all’art. 1 disciplina e monitora le attività degli esercizi che offrono gioco in concessione statale attraverso la regolamentazione delle distanze da luoghi sensibili, delle modalità di controllo del consumo di gioco e degli orari di esercizio, con particolare attenzione alla tutela dei minori e delle fasce vulnerabili della popolazione. Inoltre, nell’ambito delle competenze attribuite dall’art. 117 della Costituzione:
cura il funzionamento dell’Osservatorio Regionale sul Disturbo da Gioco di Azzardo, secondo la disciplina contenuta al successivo art. 5;
realizza l’attività di programmazione per la prevenzione e la cura della dipendenza da DGA e cura l’analisi di dati e informazioni rilevanti in ordine alle attività di gioco con vincite in denaro ed alla elaborazione di proposte di aggiornamento normativo;
istituisce, mediante la creazione di un apposito capitolo di bilancio, uno specifico fondo, denominato “Fondo per il Contrasto e la Prevenzione alla diffusione dei Disturbi da Gioco d’Azzardo (DGA)” finalizzato al finanziamento di azioni di prevenzione e contrasto al DGA, nel quale confluiscono le somme delle sanzioni irrogate ai sensi del successivo art.15;
promuove azioni di prevenzione, di assistenza e cura dei soggetti affetti da patologie connesse al gioco d’azzardo e dei relativi nuclei familiari coinvolti, quali il supporto psicologico, economico, la mediazione familiare, l’amministrazione di sostegno e la consulenza legale, anche per contrastare il rischio dell’usura;
assicura mediante le strutture del Servizio Sanitario Regionale la conoscenza e il monitoraggio dei fenomeni di dipendenza dal gioco con vincite in denaro;
istituisce, entro 180 giorni dalla pubblicazione della presente legge, uno specifico numero verde regionale per le segnalazioni e le richieste di aiuto, i cui riferimenti devono essere affissi su ogni apparecchio per il gioco e nei locali con offerta del gioco in concessione;
in conformità all’art. 7, comma 5, del D.L. 158 del 13 settembre 2012, convertita con modificazioni in Legge 8 novembre 2012 n. 189 rende disponibile tramite le AA.SS.LL., ai soggetti di cui all’artt. 2 ed agli esercenti di cui all’art. 3 il materiale informativo prodotto sui rischi connessi al gioco con vincite in denaro e sui servizi di assistenza alle persone con patologie connesse al DGA;
promuove con riguardo al DGA, per il tramite del Servizio Sanitario Regionale anche in collaborazione con i soggetti di cui all’art. 2 e il CORECOM, la conoscenza, l’informazione, la formazione e l’aggiornamento degli esercenti – anche favorendo il riconoscimento di crediti formativi in ragione della loro formazione e preparazione -, degli operatori di polizia locale, degli operatori sociali, sociosanitari e sanitari, nonché degli operatori delle associazioni di consumatori e utenti e degli sportelli welfare;
favorisce ed incentiva la formazione e l’educazione ad una corretta concezione della cultura ludica, l’informazione sull’uso responsabile del danaro e sulle conseguenze indotte dal gioco con vincite in denaro;
collabora con i competenti organi dello Stato e con le Forze di Polizia nella lotta al gioco d’azzardo illegale;
collabora con gli osservatori istituiti a livello nazionale, per sviluppare e promuovere metodiche di intervento e prevenzione a tutela dei cittadini più esposti al rischio di DGA;
istituisce un Registro dei soggetti che intendono essere inibiti dal gioco con vincite in denaro, la cui disciplina è contenuta al successivo art.10;
sostiene i soggetti del terzo settore che costituiscono gruppi di mutuo auto-aiuto, consulenza, orientamento e sostegno ai singoli e alle famiglie colpiti dal fenomeno del DGA;
favorisce le iniziative delle associazioni di categoria dei concessionari e degli esercenti i giochi pubblici che si dotano di un codice etico di autoregolamentazione che li responsabilizzi e li obblighi alla sorveglianza delle condizioni e delle caratteristiche di fragilità dei giocatori secondo specifici protocolli definiti dalle AA.SS.LL. e dai Comuni.
cura la realizzazione, sulla base dei dati forniti dai Comuni, di una mappa geo-referenziata dei luoghi sensibili nell’ambito del Geo-portale Sistema informativo territoriale della Campania (ITER).

La Regione, in attuazione degli artt. 28 e 35 del D.P.C.M. 12 gennaio 2017 recante “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”, può istituire, in accordo con il SSN, appositi servizi di assistenza territoriale, domiciliare e ad accesso diretto volti alla realizzazione di un programma terapeutico individualizzato che include le prestazioni mediche specialistiche, diagnostiche e terapeutiche, psicologiche e psicoterapeutiche, e riabilitative dei soggetti affetti da DGA.
La Regione, anche per il tramite del CORECOM, svolge attività di monitoraggio dei mezzi di comunicazione al fine di tutelare i minori ed i soggetti vulnerabili.
Con Deliberazioni della Giunta Regionale sono definite le modalità applicative delle disposizioni di cui ai commi precedenti.

Art. 5

(Osservatorio Regionale sul Disturbo da Gioco d’Azzardo)

L’Osservatorio Regionale sul Disturbo da Gioco d’Azzardo ha sede presso la sede della Direzione generale per la Tutela della Salute, ed è composto:
da un esperto delegato del Presidente della Commissione consiliare competente, con funzioni di Presidente;
da un rappresentante per ogni Azienda Sanitaria Locale, tra i quali si elegge il Vice Presidente;
da un delegato dell’Assessore regionale alla Sanità;
da un delegato dell’Assessore regionale alle Politiche Sociali
dal dirigente della Direzione Generale per la Tutela della salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario regionale della Regione o suo delegato, con funzioni di coordinatore;
da un rappresentante dell’ANCI;
da un rappresentante del CORECOM;
da tre rappresentanti di cui uno esperto delle problematiche di usura del terzo settore, individuati fra esponenti di organizzazioni operanti a livello provinciale o regionale che prevedono nel proprio atto costitutivo o nel proprio statuto finalità prettamente connesse alle attività dell’Osservatorio;
da tre rappresentanti dei concessionari e degli operatori del gioco pubblico, individuati fra esponenti di organizzazioni aderenti ad associazioni di imprese operanti a livello regionale o nazionale e parti contraenti di contratti nazionali di lavoro nel settore del gioco regolamentato.
L’Osservatorio Regionale svolge le seguenti funzioni:
monitora il fenomeno del DGA e l’efficacia delle politiche di prevenzione e contrasto dello stesso;
formula proposte e pareri alla Giunta e al Consiglio regionale per il perseguimento dei fini della presente legge;
collabora con la Direzione Generale per la Tutela della salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario per la redazione e l’aggiornamento del Piano di azione regionale di cui all’art. 6;
collabora con l’Osservatorio per il contrasto e la diffusione del gioco d’azzardo e il fenomeno della dipendenza grave istituito presso il Ministero della Salute;
trasmette alla Giunta regionale e alla Commissione consiliare competente una relazione annuale sull’attività svolta.
Nello svolgimento dei compiti ad esso attribuiti e in relazione ai temi trattati, l’Osservatorio può essere integrato da esperti del settore, su proposta approvata da almeno la metà più uno dei componenti l’Osservatorio.
Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Giunta regionale nomina, con decreto, i componenti dell’Osservatorio sulla base delle proposte ricevute dalle organizzazioni demandate a farne parte.
Le modalità di funzionamento dell’Osservatorio sono regolamentate entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge con provvedimento della Giunta regionale, adottato previo parere della Commissione Consiliare competente in materia di Sanità.
L’Osservatorio è rinnovato ogni tre anni e resta in carica fino alla nomina del successivo.
La partecipazione all’Osservatorio è svolta a titolo gratuito.

Art. 6

(Piano di azione regionale per la prevenzione ed il contrasto del DGA)

La Giunta regionale, su proposta della Direzione Generale per la Tutela della salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario di concerto con l’Osservatorio di cui all’art. 5, approva il Piano di azione regionale per la prevenzione, il contrasto e la cura del DGA.
La mancata o tardiva predisposizione della proposta o dell’aggiornamento del Piano è elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente competente.
Il Piano, di durata biennale, assicura effettività agli interventi in materia e rende omogeneo su tutto il territorio regionale il sistema di offerta sanitaria e sociosanitaria integrata, sistematizzando le procedure ed i protocolli di prevenzione universale e selettiva e di presa in carico globale dei cittadini, con le seguenti finalità:
garantire i livelli essenziali di assistenza attraverso l’omogeneità su tutto il territorio regionale degli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione ambulatoriale, semiresidenziale e residenziale di cui agli artt. 28 e 35 del DPCM del 12 gennaio 2017, anche attraverso linee guida per l’utilizzo dei fondi disponibili;
migliorare il livello di informazione e sensibilizzazione sui rischi del gioco con vincite in denaro per la promozione di livelli consapevoli di comportamento, che possano prevenire atteggiamenti patologici;
migliorare la rilevazione del fenomeno attraverso il dialogo costante sia all’interno delle strutture operative delle AA.SS.LL. che all’esterno tra i soggetti di cui all’art. 2;
avviare indagini epidemiologiche mirate sulla caratterizzazione del fenomeno nella Regione e nei singoli comuni;
favorire ed ottimizzare i protocolli di diagnosi e di presa in carico con la promozione di trattamenti personalizzati, anche attraverso l’organizzazione di gruppi di mutuo-aiuto e la previsione di percorsi brevi di residenzialità e semiresidenzialità;
attivare obbligatoriamente corsi di formazione specialistici sul tema in favore di operatori sanitari, educativi, sociali ed operatori del gioco regolamentato, per migliorare l’approccio di individuazione del problema e di relativa presa in carico;
sistematizzare percorsi specifici di supervisione clinica per gli operatori dei servizi;
promuovere azioni di reinserimento sociale e lavorativo di cittadini sovraindebitati a causa del gioco compulsivo.

Art. 7

(Competenze dei Comuni)

I Comuni, nel dare attuazione alla presente legge:
garantiscono la coerenza con gli indirizzi normativi richiamati nella presente legge;
hanno facoltà di regolamentare le distanze dai luoghi sensibili garantendo gli standard previsti al successivo art. 9 e gli orari di chiusura delle attività indicate all’art. 3 nel rispetto dei limiti posti dal medesimo art. 8, comma 7, per garantire esigenze di uniformità nel territorio regionale;
valutano la tutela dei livelli occupazionali esistenti nel settore del gioco regolamentato e la salvaguardia degli investimenti organizzativi già posti in essere dagli operatori autorizzati all’entrata in vigore della presente legge.
I Comuni, anche sulla base di analisi epidemiologiche specifiche per ciascun territorio comunale, e di apposita istruttoria svolta dalle AA.SS.LL. competenti, con proprie disposizioni hanno facoltà di individuare Luoghi Sensibili ulteriori rispetto a quelli individuati all’art. 3, anche per periodi di tempo determinati. La eventuale regolamentazione comunale integrativa non potrà, in ogni caso, determinare effetti espulsivi dal territorio comunale delle attività di gioco regolamentato.
I Regolamenti Comunali possono stabilire caratteristiche degli Spazi per il Gioco, nel rispetto delle vigenti normative poste dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, regolanti i requisiti igienico-sanitari dei locali aperti al pubblico e con l’obiettivo di garantire condizioni di fruizione dei prodotti di gioco che, in particolare, consentano a giocatori di percepire lo scorrere del tempo durante il consumo di gioco.
È competenza delle amministrazioni comunali l’attività di promozione di iniziative e manifestazioni culturali specifiche per il territorio comunale aventi ad oggetto la prevenzione e la cura del DGA, anche in collaborazione con le AA.SS.LL., le associazioni aventi finalità di prevenzione e cura del DGA e le associazioni dei concessionari dei giochi regolamentati e degli esercenti.
I sindaci ed i Comitati provinciali per l’ordine e la sicurezza pubblica collaborano alla pianificazione di interventi rimessi alle Forze dell’ordine ed ai Corpi di polizia municipale per garantire il contrasto all’esercizio illegale od abusivo delle attività di gioco con vincite in denaro.
I Comuni adeguano e/o integrano i Regolamenti Comunali esistenti alle previsioni contenute nella presente legge entro e non oltre i 90 giorni decorrenti dalla pubblicazione della stessa sul BURC. Decorsi 90 giorni in assenza di attività di adeguamento comunale, le disposizioni della presente legge, le stesse trovano immediata applicazione nell’intero territorio regionale.

Art. 8

(Competenze delle Aziende sanitarie locali)

Ciascuna Azienda Sanitaria Locale promuove gli interventi di prevenzione, contrasto e cura del Disturbo da gioco d’azzardo, mediante l’adozione di un programma annuale per l’attuazione del Piano regionale integrato ai sensi dell’art. 6. Il programma è trasmesso alla struttura amministrativa competente per l’approvazione e per gli adempimenti necessari all’attuazione.
I Servizi delle dipendenze patologiche delle AASSLL, anche in raccordo con gli enti e le organizzazioni territoriali accreditate, assicurano:
l’attività di accoglienza;
la valutazione diagnostica, anche di tipo multidisciplinare mediante la costituzione di appositi gruppi;
la presa in carico e cura con la predisposizione di un progetto di assistenza individualizzato;
il reinserimento sociale della persona affetta da DGA;
il sostegno ai familiari, anche in collaborazione con i gruppi di auto mutuo aiuto (AMA) e le associazioni che si occupano di Disturbo da gioco d’azzardo.
Le attività di cui ai commi 1 e 2 sono realizzate nell’ambito delle risorse del Fondo sanitario regionale destinate al contrasto del Disturbo da gioco d’azzardo, inserito nei livelli essenziali di assistenza (LEA) con riferimento alle prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da DGA e della quota del Fondo nazionale per il gioco d’azzardo patologico, in attuazione del Piano regionale di cui all’art. 6.

Art. 9

(Limitazioni all’esercizio del gioco per la prevenzione del DGA)

In attuazione degli indirizzi normativi richiamati all’art. 1, comma 2, è vietata la Nuova Apertura di attività previste all’art. 3 site ad una distanza da Luoghi Sensibili inferiore a 250 metri misurati dagli ingressi principali degli edifici. La distanza sarà calcolata secondo criteri che tengano conto degli assi viari e, pertanto, sulla base delle distanze pedonali più brevi.
Le disposizioni regolanti la localizzazione delle attività di cui all’art. 3 non sono applicabili alle attività già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge a condizione che le stesse siano dotate o si dotino, entro 240 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, di:
possibilità di accesso selettivo all’offerta di gioco, con identificazione della maggiore età secondo le modalità previste dalla legge;
videosorveglianza dell’area con Apparecchi per il Gioco, nel rispetto della normativa vigente sulla tutela dei dati personali;
modalità di comunicazione al pubblico esclusivamente informativa dei prodotti di gioco e priva di messaggi di induzione al consumo di gioco;
certificazione della partecipazione dei titolari delle attività regolate dalla presente legge e del personale ai corsi di formazione di cui all’art. 14. Detta certificazione, ove non già disponibile, è necessaria a partire dal primo anno successivo dalla loro attivazione delle attività formative regionali.
Le disposizioni regolanti la localizzazione delle attività non si applicano altresì agli esercizi già titolari di concessioni statali ai sensi della legge n. 1293 del 1957 e s.m.i., a condizione che gli Apparecchi per il Gioco siano collocati nell’area di vendita in posizione sottoposta al controllo visivo del titolare o di personale adeguatamente formato e non in aree materialmente o visivamente separate.
Il trasferimento di sede delle attività regolate dalla presente legge è sottoposto alla disciplina delle distanze di cui al comma 1.
È consentita la modifica o la sostituzione degli Apparecchi per il Gioco nei soli casi di obsolescenza e di guasti tecnici. È in ogni caso vietato, senza specifica autorizzazione dell’Amministrazione Comunale, incrementare il numero degli Apparecchi per il Gioco all’interno degli Spazi per il Gioco o dei Corner.
Su ogni Apparecchio per il Gioco deve essere indicata, in modo chiaro, la data del collegamento alle reti telematiche.
Per le attività di cui all’art. 3 della presente legge i Comuni prevedono la sospensione oraria dell’attività di gioco con apparecchi da intrattenimento:
per gli esercizi aventi attività esclusiva o prevalente differente dal gioco regolamentato e nei quali non è vietato l’accesso ai minori, per 12 ore giornaliere complessive, di cui 10 ore consecutive nella fascia notturna e di ingresso scolastico dalle 23 alle 9 e 2 ore nella fascia diurna di uscita dalle scuole, dalle 12.30 alle 14.30;
per gli esercizi aventi il gioco regolamentato quale attività esclusiva o prevalente e nei quali è vietato l’accesso ai minori, per 8 ore giornaliere complessive e consecutive, dalle 2 alle 10.

Art. 10

(Divieto di pubblicità)

Ai fini della tutela della salute e della prevenzione del DGA è vietata ogni forma di pubblicità delle attività di cui all’art. 3 della presente legge in contrasto con il divieto introdotto dall’art. 9 del D.L. 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2018, n. 96 e con le relative disposizioni attuative.
Nei mezzi destinati al trasporto pubblico locale è vietata la concessione di spazi pubblicitari destinati ad ogni forma di gioco con vincite in denaro.
Il CORECOM, nell’ambito delle competenze attribuite dagli artt. 12 e 13 della L.R. n. 9/2002, vigila sul rispetto delle previsioni di cui al presente articolo, segnalando eventuali violazioni agli enti competenti per l’irrogazione delle relative sanzioni.

Art. 11

(Registro dei soggetti esclusi dal gioco)

La Regione Campania, con proprio regolamento, sentite l’Agenzia delle Entrate, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ed il Garante per la protezione dei dati personali per le rispettive competenze definisce, entro 180 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, le modalità di organizzazione e di gestione del Registro regionale dei soggetti che intendono essere inibiti dal gioco con vincite in denaro.
L’iscrizione al Registro si realizza su base volontaria e può essere effettuata per un periodo definito, almeno semestrale, o a tempo indeterminato.

Art. 12

(Divieto di utilizzo da parte dei minori)

Ai sensi dell’art. 7, comma 8, del D.L. 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modificazioni dalla Legge 8 novembre 2012, n. 189, è vietato ai minori di anni diciotto l’ingresso dei Negozi di Scommesse, dei Negozi Dedicati, nei Bingo e l’esercizio di qualsiasi attività connessa al gioco con vincite in denaro negli Spazi per il Gioco e nei Corner.

Art. 13

(Logo Regionale “NoSlot Campania”)

La Giunta regionale, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, predispone i contenuti grafici ed il manuale di utilizzo, che individua i criteri e le procedure per la concessione in uso e i casi di sospensione, decadenza e revoca della concessione dello stesso, del Logo Regionale “No Slot Campania” rilasciato dai comuni agli esercenti di esercizi pubblici e commerciali, ai gestori di circoli privati e di altri luoghi pubblici o aperti al pubblico che scelgono di non installare o di disinstallare Apparecchi per il gioco.
Il provvedimento istituisce un Albo per individuare e aggiornare annualmente l’elenco degli esercenti aderenti di cui al comma 1. L’iscrizione nell’Albo è titolo di preferenza per l’ottenimento di eventuali finanziamenti previsti da disposizioni regionali o comunali, da adottarsi anche nelle forme di misure di fiscalità di vantaggio.
L’Albo di cui al comma 2 è reso pubblico con cadenza annuale sul sito della Regione Campania.

Art. 14

(Disposizioni relative alla formazione)

La Giunta regionale, con propria deliberazione, sentiti la commissione consiliare competente, l’Osservatorio regionale sul Disturbo da Gioco d’Azzardo, l’Associazione nazionale comuni italiani, i soggetti del terzo settore di cui agli artt. 13 e successivi della Legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11, gli enti accreditati per i servizi nell’area delle dipendenze e le associazioni di categoria dei concessionari e degli esercenti autorizzati alla raccolta dei giochi regolamentati disciplina l’attività di formazione obbligatoria attraverso specifici corsi per i gestori di attività di offerta di giochi con vincite in denaro indicate all’art. 3, definendone i tempi, i soggetti attuatori, i relativi costi e le modalità di organizzazione, ivi compreso il riconoscimento dei corsi di formazione svolti presso altra Regione. I costi dei corsi di formazione sono a carico dei soggetti gestori.
I corsi di formazione sono finalizzati:
alla prevenzione e riduzione del disturbo da gioco d’azzardo, attraverso il riconoscimento delle situazioni di rischio;
all’attivazione della rete di sostegno;
alla conoscenza generale della normativa vigente in materia di gioco lecito, con particolare riguardo alla disciplina sanzionatoria.
La Regione, nel riconoscere il ruolo centrale che l’istituzione scolastica può svolgere nel contrasto del disturbo da gioco d’azzardo, promuove la stipula di accordi e protocolli di intesa con l’Ufficio scolastico regionale al fine di introdurre nelle scuole secondarie campagne di informazione e di sensibilizzazione e ulteriori iniziative didattiche volte a rappresentare agli studenti i potenziali rischi connessi al gioco d’azzardo, anche on line.
Nel predisporre le iniziative di cui al comma 3, la Regione tiene conto della metodologia di “peer education”, anche stimolando gli stessi coetanei-studenti a partecipare a concorsi di idee per realizzare progetti di comunicazione e prevenzione da divulgare nelle scuole.
Nel riconoscere l’importanza della formazione ai fini di una più incisiva sensibilizzazione degli studenti sui rischi correlati al gioco d’azzardo, le intese di cui al comma 3 possono prevedere anche specifiche iniziative formative per il personale scolastico.

Art. 15

(Sanzioni Amministrative)

L’installazione di Apparecchi per il Gioco in contrasto con l’art. 9 comporta l’applicazione della sanzione amministrativa di euro 1.000 per ogni apparecchio di gioco e l’interdizione del medesimo al funzionamento mediante il blocco telematico. A tal fine l’irrogazione della sanzione è tempestivamente comunicata all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ed al concessionario alla cui rete è collegato l’apparecchio.
La Nuova Apertura di Negozi di Scommesse, Sale Dedicate, Bingo o Corner in violazione delle distanze determinate ai sensi dell’art. 9, comma 1, della presente legge comporta l’applicazione della sanzione amministrativa di euro 5.000 e l’apposizione di sigilli ai locali interessati.
L’inosservanza delle disposizioni in materia di divieto di pubblicità di cui all’art. 9 è sanzionata con una sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 3.000, ferma restando la segnalazione alle autorità nazionali competenti.
L’inosservanza delle disposizioni contenute all’art. 10 comporta l’applicazione all’esercente di sanzioni amministrative equivalenti a quelle previste dall’art. 24, commi 21 e 22, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
In caso di mancata partecipazione alle iniziative di formazione disciplinate dall’art. 14 il Comune diffida il gestore e il personale soggetto all’obbligo ad adempiere entro 60 giorni, con la partecipazione alla prima offerta formativa disponibile a far data dall’accertamento della violazione. A seguito dell’accertamento si procede comunque all’applicazione ai titolari degli esercizi inadempienti di una sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 3.000, ferme restando le ulteriori conseguenze amministrative previste dall’art. 9.
I Comuni accertano le violazioni ed irrogano le sanzioni previste dal presente articolo. Quota parte della sanzione irrogata, fino alla concorrenza del 30 per cento è riconosciuta ai Comuni.
Decorso il termine di 90 giorni di cui all’art. 7, comma 6, le sanzioni indicate al presente articolo trovano diretta applicazione nel quadro delle previsioni localizzative e delle disposizioni orarie omogenee a livello regionale.
La sanzione prevista al comma 3 del presente articolo trova diretta applicazione dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 16

(Clausola valutativa)

La Giunta regionale informa entro il 30 settembre di ogni anno il Consiglio Regionale riguardo alle modalità di attuazione della legge ed ai risultati ottenuti nell’attività di prevenzione del DGA, di tutela delle categorie di soggetti maggiormente vulnerabili e di contenimento dei costi sociali del gioco.
Decorsi due anni dall’entrata in vigore della legge e ai fini di cui al comma 1, la Giunta regionale, avvalendosi anche dei dati e delle informazioni dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, delle AA.SS.LL., dei Comuni e dagli altri soggetti coinvolti nell’attuazione della presente legge presenta al Consiglio Regionale apposita relazione sulla prevenzione e la riduzione del rischio della dipendenza dal DGA, contenente le seguenti informazioni:
il quadro generale dell’andamento del fenomeno del DGA in Campania, alimentato eventualmente dalle specifiche indagini epidemiologiche realizzate;
il quadro delle modalità di realizzazione e di svolgimento delle iniziative e degli interventi di cui agli artt. 5, 6, 9, 11, 13 e 14, con evidenza dei criteri e delle motivazioni di distribuzione delle risorse nel territorio regionale;
il quadro dei finanziamenti, dei benefici e dei vantaggi economici erogati dalla Regione Campania ai sensi della presente legge, in particolare di quelli a valere sulle risorse di cui al Fondo per il gioco d’azzardo patologico assegnate alla Regione in attuazione delle previsioni della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 946;
una relazione sugli atti adottati dai comuni, ai sensi dell’art. 7 della presente legge.
La relazione prevista al comma 2 è pubblicata sul sito web istituzionale della Regione Campania in apposita sezione, unitamente agli eventuali documenti che ne concludono l’esame e ad ogni contenuto inerente alla materia del contrasto del Disturbo da Gioco d’azzardo.
I soggetti coinvolti nell’attuazione della presente legge, pubblici e privati, forniscono le informazioni necessarie all’espletamento delle attività previste dal presente articolo nell’ambito delle specifiche attività.

Art. 17

(Abrogazioni)

Sono abrogati gli artt. da 38 a 40 della L.R. n. 5/2013 e gli artt. da 197 a 202 della L.R. n. 16/2014.

Art. 18

(Norma finanziaria)

La copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla presente legge viene assicurata mediante le risorse assegnate annualmente alla Regione Campania a valere sul Fondo nazionale per il gioco d’azzardo patologico e le risorse finanziarie attribuite alla Regione per la gestione del Servizio sanitario regionale allocate nel bilancio regionale alla Missione 13 (Tutela della salute), Programma l (Servizio sanitario regionale Finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA), Titolo l dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale per l’esercizio 2019-2021, nonché dall’introduzione nel bilancio di previsione della Regione di un capitolo di spesa denominato “Fondo per il Contrasto e la Prevenzione alla diffusione dei Disturbi da Gioco d’Azzardo (DGA)” cui confluiscono le somme derivanti dalle misure sanzionatorie.
La dotazione finanziaria per l’anno in corso è quantificata in Euro 300.000,00 in termini di competenza e cassa, dal fondo denominato 5.3 (obiettivo operativo – Sanità) – missione 13 (Tutela della Salute) – Programma 08 (Politica Regionale Unitaria per la Tutela della Salute).
Per gli esercizi finanziari successivi la dotazione annuale sarà stabilita con la Legge di bilancio annuale e pluriennale anche in funzione delle necessità evidenziate dall’Osservatorio Regionale relativamente all’andamento del fenomeno del DGA e della dotazione del fondo.

Art. 19

(Entrata in vigore)

La presente legge entra in vigore il giorno successivo la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Campania (BURC).

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

cdn/AGIMEG