Legge Toscana: la Giunta regionale emana circolare esplicativa

«La Giunta Regionale della Toscana – si legge in una nota AS.TRO – ha diramato ai SUAP toscani una circolare interpretativa in merito alle modifiche apportate dalla Legge Regionale 23 gennaio 2018 n.4 alla Legge regionale sulla prevenzione della ludopatia (L.R.n.57/2013).


Il documento, in particolare, fornisce un’ interpretazione sul riformato art. 4 che detta nuove disposizione in materia di distanze minime dai cd luoghi sensibili e sull’art. 5, comma 1bis, in tema di divieto di pubblicità.

La circolare precisa che le distanze minime non si applicano agli spazi per il gioco e ai centri scommesse, già aperti alla data del 15 febbraio 2018.

Le distanze dai luoghi sensibili individuate dalla legge regionale in Toscana per le slot e le Vlt non si applicano per i rinnovi o i subentri contrattuali, stessa situazione per gli apparecchi che vengono spostati o sostituiti, purché non aumenti il numero complessivo installato nei locali.


In particolare, in merito alle “nuove installazioni”, la Giunta informa che la legge regionale fa riferimento agli apparecchi “nuovi”, nel senso di aggiuntivi rispetto a quelli già detenuti all’entrata in vigore della legge 4/2018. Non sono dunque da ritenersi come nuove installazioni gli apparecchi che vengono spostati o sostituiti: «l’intenzione del legislatore, in altre parole, è stata quella di “congelare” il numero degli apparecchi esistenti alla data del 15 febbraio 2018, non quella di smantellare gli apparecchi già esistenti».

La questione che «viene percepita, in assoluto come più problematica», poi, è quella relativa ai subentri nei contratti: nel caso di mero rinnovo o mero subentro che non modifichino in alcun modo le condizioni contrattuali precedenti -si legge ancora nella circolare- non si è in presenza di un nuovo contratto, ma solo del cambio di una della parti, quindi gli apparecchi possono continuare a essere utilizzati.

In tema di divieto di pubblicità, la circolare fa un preciso rinvio alle disposizioni contenute all’interno del Decreto Balduzzi che abbraccia sia le caratteristiche dei messaggi che i mezzi di comunicazione utilizzati per veicolarlo (televisione, stampa, internet, ecc.). In questo caso, il legislatore regionale -specifica la circolare- non ha inteso estendere i dievieti a mezzi di comunicazione diversi da quelli contemplati nella normativa statale, ma ha voluto solo precisare che i divieti del Decreto Balduzzi si applicano anche ai singoli esercizi in cui i giochi e le scommesse si svolgono.

L’Associazione è a disposizione degli iscritti della Regione Toscana per ogni eventuale chiarimento al riguardo».